La CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI è una procedura di valutazione prevista dalle direttive europee 2002/91/CE e 2006/32/CE.

Per quanto riguarda l’Italia, con l’espressione «CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI», in una prima accezione, deve intendersi la disciplina complessivamente stabilita in tema di rendimento energetico dell’edilizia e contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (attuativo della direttiva 2002/91/CE) e successive modifiche ed integrazioni. In una seconda accezione, l’espressione deve altresì essere riferita al complesso delle operazioni svolte, dai soggetti a ciò abilitati, per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica (cd. ACE), ovvero del documento, redatto secondo le particolari norme e i criteri di cui alla relativa normativa, attestante la prestazione, l’efficienza o il rendimento energetico di un edificio e altresì contenente le raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica del medesimo (art. 2, comma 3, all. A al d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311).

Da dicembre 2013 la denominazione non è più “ACE”, bensì “APE”.

Sul territorio italiano, a decorrere dal 2005, si deve procedere alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, introdotta come principio in Italia dalla Legge 10/91.

Cronologia

A partire dal 1 luglio 2007 tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell’Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi 6 mesi di vigenza del contratto.

Nell’attesa della emanazione delle linee guida nazionali (attraverso i decreti attuativi) gli Attestati di Certificazione Energetica sono sostituiti a tutti gli effetti dagli Attestati di Qualificazione Energetica (di durata 1 anno). Fino all’entrata in vigore dei Decreti Attuativi il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale e in particolare del fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10 come modificata dal d. lgs. 192/05, dalle norme attuative e dalle disposizioni dell’allegato I al 311/06.

Il 2 aprile 2009, con quattro anni di ritardo, è stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto del presidente della Repubblica, recante attuazione dell’art. 4, c. 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.(Bozza non ancora in vigore) Tale decreto definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e gli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari facendo riferimento alle nuove UNI TS 11300.

A decorrere dal 1 gennaio 2007 condizione necessaria per accedere agli incentivi, alle agevolazioni ed agli sgravi fiscali di qualsiasi natura finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, dell’unità immobiliare o degli impianti interessati è il possesso dell’Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio o della unità immobiliare oggetto dei lavori di riqualificazione energetica.

Dal 22 agosto 2008 non è più necessario allegare agli atti di compra-vendita immobiliare l’attestato di certificazione energetica (ACE) o l’attestato di qualificazione energetica (AQE). Allo stesso modo per i contratti di locazione (l’art. 35 comma 2 bis, del DL 112/2008 ha abrogato i commi 3 e 4 dell’articolo 6 ed i commi 8 e 9 dell’articolo 15 del DLGS 192/2005 e successive modifiche). Non sono state soppresse le restanti norme del D.Lgs 192/2005, quindi se sussistono i presupposti previsti dai commi 1bis, 1ter, 1quater dell’art. 6 del DLGS 192/2005 il venditore deve consegnare l’ACE o l’AQE.

Peraltro la normativa regionale in materia di certificazione energetica non è stata abrogata dal DL 112/2008 (Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Lombardia) dove si prevede l’obbligo di allegare l’attestato alle compra-vendite e affitto.

Dal 28 dicembre 2012, con l’entrata in vigore del decreto 22 novembre 2012, che ne abroga il relativo paragrafo contenuto nelle linee guida nazionali per la certificazione energetica, non è più possibile produrre un’autodichiarazione da parte del proprietario in sostituzione dell’attestato di certificazione energetica e per edifici esistenti con superficie inferiore ai 1000 metri quadri, in cui, a fronte della scadente qualità energetica dell’immobile, si dichiarava che l’edificio era in classe energetica G e i costi per la gestione energetica erano molto alti.

Il rapporto con la normativa comunitaria

Poiché la disciplina in tema di certificazione è contenuta in una serie eterogenea di fonti normative, quali la direttiva comunitaria 2002/92/CE, nonché il d.lgs. 192/2005 e le legislazioni regionali, si pone un primo problema di coordinamento delle citate normative, dovuto soprattutto alla necessità di stabilire quale sia il diverso ambito applicativo delle medesime. Sul punto, con riguardo al rapporto fra normativa comunitaria e nazionale, si deve dire che, in base a quanto affermato (e più volte ribadito) dalla Corte di Giustizia della Comunità europea (V. Corte Giustizia CE, 22 maggio 2003, n. 462/99; Corte giustizia CE, 5 ottobre 2004, n. 397/01-403/01; Corte giustizia CE, 27 giugno 2000, n. 240, 241, 242, 243, 244/98) e dalla Corte Costituzionale italiana (V. Corte Cost., 25 ottobre 2000, n. 440; Corte Cost.,25 giugno 1996, n. 216) le disposizioni nazionali non possono porsi in contrasto con quanto stabilito dalle disposizioni comunitarie (anche nel caso in cui queste ultime siano posteriori a quelle nazionali). E questo perché, secondo quanto affermato dalle Corti, le disposizioni normative contenute nelle fonti del diritto interno (quindi nelle disposizioni nazionali) devono essere interpretate coerentemente con la lettera e lo scopo delle direttive e, più in generale, della normativa comunitaria, non potendosi ad esse attribuire altro significato se non quello da queste ultime risultante (cd. principio di attuazione conforme).

Il rapporto con la normativa regionale

Al riguardo, deve dirsi che, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni nazionali, in materia di CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI la competenza legislativa spetta alle Regioni. Pertanto, in tale ambito, occorre fare riferimento alle leggi regionali stabilite da ciascuna Regione. Ciò perché, in base all’art. 117, comma 3, della Costituzione la materia riguardante l’energia, o più precisamente, la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» rientra fra le materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni. Inoltre, ai sensi dei successivi commi 5 e 6 del citato art. 117, le Regioni provvedono «all’attuazione e all’esecuzione degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme procedurali statali» e sono dotate di potestà regolamentare (oltreché legislativa). Inoltre, lo stesso d.lgs. 192/2005, all’art. 17, rubricato Clausola di cedevolezza, stabilisce che «in relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle Regioni e Province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le Regioni e le Province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE». Alla luce di quanto detto, allora il quadro che si presenta è il seguente: 1) la disciplina di cui al d.lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, troverà applicazione fino all’entrata in vigore delle leggi regionali. Pertanto, per tutte le Regioni che non abbiano ancora provveduto all’emanazione di detti provvedimenti, si applicheranno le disposizioni della normativa nazionale; per le altre, invece, troveranno applicazione le disposizioni regionali; mentre in quelle che abbiano già legiferato, si applicheranno le relative leggi regionali (nelle materie di legislazione concorrente); 2) ai sensi del citato art. 17, rimarranno in vigore i principi fondamentali desumibili dal medesimo decreto, ovvero del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni; 3) le disposizioni regionali dovranno essere interpretate alla luce di tali principi fondamentali e in ossequio a quelli contenuti nella direttiva comunitaria 2002/91/CE.

In generale, sembra si possa affermare che rientri nella competenza dello Stato, l’emanazione di norme disciplinanti la forma e la struttura dei contratti in connessione con gli obblighi di dotazione della certificazione energetica, e l’attribuzione di sanzioni civilistiche in caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla normativa energetica. Mentre, per quanto concerne le competenze delle Regioni, si può invece affermare che spetta loro stabilire le fattispecie per le quali sorge l’obbligo di dotazione della certificazione energetica, vale a dire cioè stabilire i presupposti oggettivi e negoziali in presenza dei quali sorge l’obbligo di allegazione. Rientra negli ambiti delle competenze regionali anche la determinazione dei requisiti, di forma e di contenuto, dell’attestato di certificazione energetica e l’individuazione dei soggetti abilitati alla redazione e al rilascio dello stesso.

Regioni con archivio digitale delle certificazioni

Le Regioni che hanno recepito la normativa comunitaria emettendo specifiche delibere su metodo di calcolo, requisiti, forma e contenuto dell’attestato di certificazione energetica, hanno anche provveduto ad istituire i relativi database online per la registrazione e la consultazione delle pratiche (ACE) nonché gli elenchi dei tecnici abilitati per la professione di certificatore.

In particolare la Regione Lombardia è stata la prima Regione ad adottare un sistema di certificazione (CENED) capace di rendere immediatamente operativo l’intero meccanismo grazie non solo alla definizione di ruoli e competenze, ma anche mediante un modello di calcolo capace di garantire uniformità nell’applicazione delle regole.

Anche la Regione Piemonte, con l’approvazione della Legge 28 maggio 2007, n. 13 ha individuato gli indirizzi, le prescrizioni e gli strumenti volti a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione. Ha introdotto l’obbligo della CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ed ha istituito il sistema SICEE per la gestione online dei certificati. Con l’entrata in vigore della Legge dello Stato 03/08/2013 n. 90 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 03/08/2013 n. 181 nel caso di contratti di vendita, di trasferimenti di immobili a titolo gratuito, di contratti di affitto e per la esposizione di annunci relativi alla compravendita gli immobili devono essere dotati di un attestato di prestazione energetica. Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto 63/2013, l’attestato di certificazione energetica sarà sostituito dall’attestato di prestazione energetica (Ape). In attesa dell’emanazione dei provvedimenti di recepimento della direttiva parte della Regione Piemonte e dell’aggiornamento delle Linee Guida Nazionali sarà ancora valida la redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica in sostituzione dell’Attestato di Prestazione Energetica.

Delle Regioni autonome, invece, è degna di nota la La Provincia autonoma di Trento si è mossa autonomamente all’indomani dell’approvazione della direttiva europea 2002/91/CE. Nell’attesa delle linee guida previste dall’art. 6 del d.lgs. n. 192/2005, è stato infatti dato incarico al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Trento di elaborare una metodologia per la classificazione delle prestazioni energetiche degli edifici in regime invernale ed estivo che fosse coerente con le caratteristiche dei consumi del settore edilizio trentino.

Attestato di Prestazione Energetica

L’attestato è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale. La sua utilità al momento ha quattro scopi principali:

· per il rogito: L’Attestato di Prestazione Energetica di un immobile è richiesto per gli atti notarili di compravendita. Dal 23 dicembre 2013, l’assenza dell’APE comporta multe compresa tra 3.000 e 18.000€, a carico di entrambe le parti.

· per i contratti d’affitto: Dal 23 dicembre 2013 l’assenza dell’APE comporta multe compresa tra 1.000 e 4.000€, a carico di entrambe le parti, che ne rispondono in solido e in pari misura. Le multe sono ridotte della metà per contratti di durata inferiore ai 3 anni.

· per l’accesso alle detrazioni del 65% sul reddito IRPEF: l’attestato energetico è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali.

· per pubblicizzare annunci immobiliari, in quanto dal 1º gennaio 2012 è divenuto obbligatorio indicare la classe energetica delle unità immobiliari.

· per ottenere dal GSE gli incentivi statali sull’energia prodotta da impianti fotovoltaici; è un allegato obbligatorio ai sensi dell’ar. 7 del DM 7 luglio 2012 per gli impianti installati su edifici, che rientrano nel quinto conto energia (entrati in esercizio successivamente al 27 agosto 2012).

Con l’introduzione dei decreti attuativi da parte di diverse regioni, si sono costituiti organismi che supervisionano i professionisti abilitati alla redazione dell’attestato energetico.

L’attestato energetico o “Attestato di Prestazione Energetica” è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell’immobile inserendolo in un’apposita classe di appartenenza. Più è bassa la lettera associata all’immobile, maggiore è il suo consumo energetico.

Redazione dell’Attestato o della Qualificazione Energetica

Si definisce Attestato di Prestazione Energetica il documento redatto in conformità delle Linee Guida emanate col decreto ministeriale del 26 giugno 2009 che introduce su tutto il territorio nazionale la CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI; in particolare la normativa si applica a quelle regioni che non hanno ancora una propria legislazione. Nelle regioni che invece hanno approvato apposita normativa si applicano le disposizioni regionali.

Per redigere l’Attestato di Certificazione di un edificio o di una unità immobiliare è necessario effettuare dei calcoli per quantificare i consumi energetici dell’edificio in condizioni di utilizzo e climatiche standard a seconda della zona climatica. Avviare la Diagnosi Energetica o Energy audit invece significa svolgere una procedura sistematica volta ad acquisire adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico effettivo di un edificio o di una unità immobiliare.

La Diagnosi Energetica consente di individuare le inefficienze e le criticità e di intervenire con le soluzioni a minor costo e maggior efficacia per la riduzione dei consumi energetici, individuando e quantificando le opportunità di risparmio energetico anche sotto il profilo dei costi/benefici.

La Diagnosi Energetica integra i dati raccolti sul campo, a seguito di sopralluoghi, con strumenti di calcolo (elaborazione di un modello matematico dell’edificio) attraverso i quali individuare e analizzare gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio o della unità immobiliare.

Gli obiettivi della CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

· Migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti ed ai locatari di immobili un’informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e delle spese energetiche dell’immobile.

· Informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del più probabile costo energetico relativo alla conduzione del proprio “sistema edilizio” e incoraggiare interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione mediante consigli che abbiano un corretto rapporto costi/benefici.

· La certificazione consente agli interessati di ottenere dal fornitore/venditore di un immobile informazioni affidabili sui probabili costi di conduzione il cui calcolo si basa su condizioni climatiche e di utilizzo standard.

· L’acquirente deve poter valutare se gli conviene acquistare un immobile dal costo maggiore ma migliore dal punto di vista della gestione e manutenzione.

· Anche i produttori ed i progettisti possono confrontarsi in tema di qualità edilizia offerta.

· I proprietari che apportano miglioramenti energetici importanti ma poco visibili, come isolamenti termici di pareti, tetti, etc., possono veder riconosciuti i loro investimenti con un aumento del valore del proprio immobile.

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